FARRIS, Tesi di laurea che illustra i compiti  e la vita degli Scudieri di Corte

Nell’anno accademico 2008-2009, all’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali) la dottoranda Maria Grazia Farris dottoranda, assistita dal tutor prof. Angelo Castellaccio, ha discusso una tesi che aiuta anche noi a comprendere la figura e il ruolo degli Scudieri di Corte, oltreché il più vasto mondo nel quale egli era inserito.

La tesi porta il titolo: «Istituzioni e società alla Corte d’Aragona attraverso le Addicions alle Ordenacións di Pietro IV il Cerimonioso, re d’Aragona».

La tesi è leggibile al nostro link:

FARRIS, 2009, Tesi sui compiti e la vita degli Scudieri di Corte  –

Ne riportiamo: 1) L’indice; 2) L’introduzione; 3) Le citazioni dei testi in cui compare il termine scudiero (-ri).

Indice

Introduzione

PARTE PRIMA

Le Ordenacións de la Cort di Pietro IV d’Aragona

Il testo legislativo delle Ordenacións de la Cort p. 21

La tradizione manoscritta delle Ordenacións de la Cort p. 34

PARTE SECONDA

Le Addicions alle Ordenacións de la Cort p. 39

La tradizione manoscritta delle Addicions p. 54

Addicions de la Cort di Pietro IV p. 71

Addicions de la Cort di Giovanni I p. 181

Addicions de la Cort di Martino I p. 188

Addicions de la Cort di Ferdinando I p. 240

Addicions de la Cort di Alfonso V p. 254

APPENDICE DOCUMENTARIA

Norme e criteri di trascrizione p. 281

Il ms. 5986 della Biblioteca Nacional di Madrid p. 284

FONTI p. 484

BIBLIOGRAFIA p. 487

Introduzione

L’esame storico istituzionale e la versione dal volgare catalano in lingua italiana delle Addicions alle Ordenacións de la Cort emanate nel 1344 da Pietro IV il Cerimonioso, sovrano della Corona d’Aragona, costituisce l’oggetto di questo lavoro.

Le Ordenacións si configurano come un ampio e complesso corpus di disposizioni legislative attraverso le quali il sovrano organizzava e disciplinava i servizi della Corte, della cancelleria e dello stesso apparato finanziario dello Stato; ebbero piena validità giuridica e applicazione nel corso dei secoli XIV-XV, rimanendo in vigore sino al regno di Ferdinando II il Cattolico (1479-1516).

Nel corso di quasi duecento anni le Ordenacións subirono delle modifiche, rese necessarie per la creazione di nuovi uffici palatini, ma più spesso al primitivo corpus di ordinamenti si aggiunsero le cosiddette Additiones o Addicions, vere e proprie ordinanze che regolavano i compiti degli ufficiali che operavano nel Palacium regio e per i quali le circostanze rendevano necessaria una nuova normativa.

Le disposizioni legislative dirette agli ufficiali dei servizi palatini, facenti capo al maggiordomo, al camerlengo, al cancelliere e al maestro razionale, vennero promulgate dallo stesso Pietro IV (1336-1387) e dai suoi successori Giovanni I (1387-1396), Martino I (1396-1410), Ferdinando I de Antequera (1412-1416) e Alfonso V (1416-1458).

Durante il lungo regno di Pietro IV le Ordenacións godettero di larga fama e di esse vennero prodotte numerose copie; sino ad oggi si ha notizia di ben 30 codici, compilati nel corso dei secoli XIV-XVIII, attualmente conservati nelle Biblioteche e negli Archivi di Spagna, Francia e Italia.

Olivetta Schena, sulla scia degli studi sulla cancelleria sovrana della Corona d’Aragona condotti da Sevillano Colom, ha individuato ben undici codici che tramandano il testo delle Addicions, che da un primo studio, condotto dalla stessa studiosa, sono risultate molto differenti nel contenuto e nell’ampiezza, da un codice all’altro.

La mancanza di uno studio organico, della ricca documentazione sull’argomento, conservata in archivi e biblioteche di Spagna e Francia e rimasta inedita, e il proposito di colmare, almeno in parte, il vuoto lasciato dalla storiografia italiana e iberica su queste tematiche, sono state le motivazioni che ci hanno indotto a intraprendere questo lavoro di ricerca.

Durante la prima fase della ricerca è stato reperito il materiale bibliografico e documentario anche grazie a una missione di studio effettuata a Barcellona presso l’Archivio della Corona d’Aragona e la Biblioteca de Catalunya, che ha consentito di individuare parte dei codici, di visionarli, in alcuni casi di richiederne i microfilm, di studiarli, trascriverli e tradurli.

L’elaborazione scientifica dei dati inediti e la loro integrazione con quelli già editi, con le notizie desunte dalle fonti bibliografiche, ha consentito di articolare la struttura della tesi, che è andata definendosi in itinere nel corso dei tre anni, in 2 parti fondamentali.

Nella prima parte della tesi è stato studiato il testo delle Ordenacións fetes per lo molt alt senyor en Pere terç rey d’Aragó sobra lo regiment de tots los officials de la sua Cort edito da Bofarull y Mascaró nel 1850 e la versione italiana edita nel 1983 da Olivetta Schena, nel volume Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona.

Le Ordenacións, seppure promulgate sulla falsariga delle Leges Palatinae di Giacomo III di Maiorca nel 1337, sono una delle testimonianze più significative della formazione culturale, del programma politico e della stessa concezione del “potere regio” di questo sovrano, nella quale egli ha trasmesso il suo spirito metodico ed organizzatore, concretizzando in un corpus di leggi l’attenzione per le forme e il rituale di Corte, offrendo un quadro preciso e vivissimo della vita di Corte, enumerando le funzioni di ciascun ufficiale palatino, al fine di rendere chiare ed inequivocabili tutte le mansioni.

Il corpus si configura, quindi, come un complesso insieme di disposizioni legislative tratte in parte dal diritto consuetudinario e in parte da ordinanze scritte.

Le Ordenacións offrono, inoltre, un quadro preciso dell’organizzazione della cancelleria sovrana, in quanto dal loro esame si può cogliere l’intero processo di elaborazione documentaria, e sotto questo profilo sono state sistematicamente studiate da quanti si sono occupati e si occupano di diplomatica catalano-aragonese basso-medioevale.

Nella seconda parte è stato analizzato approfonditamente il contenuto delle Addicions.

Lo studio di queste ordinanze ha permesso di conoscere meglio la situazione giuridica, sociale e politica dei Paesi della Corona d’Aragona, continentali e oltremarini, a partire dalla seconda metà del XIV sino alla prima metà del XV secolo. Emerge un mondo colorito di funzionari, di subalterni, di gente nobile e plebea che ruota intorno ai sovrani della Corona d’Aragona e fornisce interessanti nuovi dati sulle consuetudini e tradizioni, sui cerimoniali di Corte e sulle forme di rappresentazione del potere, sugli influssi dettati sui ceti nobiliari e popolari, sui modelli alimentari e in generale sugli schemi culturali laici e religiosi del tempo.

Sono emerse, inoltre, varie differenze tra le Addicions del Cerimonioso e quelle dei suoi successori: mentre le prime fanno inequivocabile riferimento alle Ordenacións de la Cort, che per mezzo di esse sono oggetto di cambiamenti e ampliamenti, gli emendamenti successivi si contraddistinguono per una certa originalità di contenuto e la presenza di nuove argomentazioni.

Questi ultimi, pertanto, si configurano come vere e proprie nuove Ordenacións, mentre il termine Addicions si presta in maniera più consona a definire le disposizioni di Pietro IV, promulgate in aggiunta alle Ordenacións de la Cort del 1344.

La tesi è corredata da una corposa appendice documentaria.

Per la trascrizione del testo delle Addicions è stato preso come codice di riferimento in ms. 5986, conservato nella Biblioteca Nazionale di Madrid, compilato nel XV secolo, integrando le parti mancanti e le lacune del testo di riferimento e segnalando in nota tali interventi, con il ms. 27 conservato nell’Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona; il reg. 622 conservato nell’Archivio Reale di Valenza; il ms. 982, conservato nella Biblioteca de Catalunya di Barcellona e con il ms. 10437, conservato nella Biblioteca Nazionale di Madrid.

L’appendice documentaria è preceduta da una breve nota che segnala le norme e i criteri di trascrizione seguiti e dà conto della bibliografia di riferimento in considerazione della specificità di questa fonte legislativa in lingua catalana.

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Citazioni dei testi in cui compare il termine scudiero (-ri)

Pp. 22-24: Dipendevano dal maggiordomo […] tre coppieri che si occupavano di versare da bere al sovrano, scegliere e assaggiare il vino per la sua incolumità; [1] [da lui dipendevano poi:] due scudieri incaricati di tagliare le pietanze in presenza del re; [2] due capocuochi incaricati di portare le pietanze al re, con l’obbligo di assaggiarle per primi; [3] due scudieri che portavano il vassoio reale alla tavola del re; [4] il falconiere maggiore, nominato tra gli scudieri, incaricato di addestrare e curare i falchi, gli astori e tutti gli uccelli da caccia. [5]

P. 25: Il camerlengo […] inoltre doveva custodire le armi del sovrano e durante il giorno doveva procedere davanti a lui per proteggerlo dagli estranei […]. Dipendevano dal suo ufficio: sei scudieri della camera incaricati di assistere costantemente il sovrano, di dormire davanti alla sua camera, di seguirlo nelle uscite e in guerra, [6] sei aiutanti della camera con l’incarico di tenere pulita la camera del re, preparare le lenzuola e i letti per gli scudieri della camera. [7]

Pp. 96-97: Vogliano dare un esempio ai sudditi, che da poco tempo a questa parte hanno perso l’abitudine a cavalcare, essendo in periodo di pace duratura, vogliamo e ordiniamo che tutto il personale della nostra Casa abbia preparati sia cavalli armati sia rocíns genets, per essere pronti velocemente alla difesa del Regno contro le invasioni dei nemici. [8]

P. 113: Del sobrecoch, cavalleriç, reboster, talladorer, [9] panicer e aquell qui talla

Il re ordina che tutti gli ufficiali a capo della sua Casa, come il capocuoco, cavallerizzo, dispensiere, macellaio, panettiere e tagliatori che hanno paga per 2 bestie, siano tenuti al mantenimento di 2 bestie quali vorranno e se le mantengono abbiano 4 soldi al giorno. Se manterranno solo 1 bestia ed è cavallo che gli sia dato onorario di 4 soldi. Se non manterranno bestie abbiano solo 3 soldi al giorno. Se mantenessero il cavallo e mulo gli sia dato onorario di 4 soldi. [10]

P. 115: Il re ordina che al primo giorno di ogni rata siano ordinati dal maggiordomo o dallo scrivano dei conti 20 figli di cavalieri o di onorati cittadini che siano di aiuto; sia dato onorario a quelli che avranno paga per 2 bestie di 4 soldi al giorno; però devono mantenere 2 muli o 1 cavallo, ma se mantenessero cavallo e mulo gli sia dato onorario di 4 soldi. Agli altri che avranno paga per 1 bestia, sia dato onorario di 3 soldi al giorno se manterranno cavallo o buon rocí287. Se manterranno mulo di 2 soldi al giorno; se non […]. [11]

P. 194: De l’armer 

Sia dato onorario per 2 bestie a un armaiolo, il quale abitualmente è anche scudiero.

P. 195: Dels talladores [12]

Sia dato onorario a 2 scudieri tagliatori del re, per 2 bestie a ciascuno, e 12 denari al giorno per mangiare a Corte; la rata è 90 soldi.

Dels escuders

Sia dato onorario a 2 scudieri che tagliano, per 2 bestie a ciascuno e 90 soldi ciascuna rata per mangiare a Corte.

Pp. 229-231: Dels salaris dels alguatzirs e scrivans

Provvediamo che, nel caso in cui vi siano stati reclami fatti da noi e dal nostro vicecancelliere, che alcuni dei moderati salari siano stati pretesi e, o presi, così dai nostri ufficiali giudiziari e scrivani di quelli come scudieri dell’ufficio, per questo, dichiariamo […]. Prima ordiniamo che, se si verificherà il caso, che il nostro ufficiale giudiziario con il solo scrivano e procuratore fiscale dovranno andare fuori dalla città, a scrivere di trovare feriti o morti, per qualche delitto commesso per il quale noi o il nostro vicecancelliere provvederemo che vi vadano. Dichiariamo che il nostro ufficiale giudiziario abbia in tal caso, per andare, al giorno 2 fiorini e il procuratore fiscale 1 fiorino e lo scrivano 1 fiorino e gli scudieri dell’ufficio, andando a cavallo, con l’ufficiale giudiziario abbiano per loro giornata 5 soldi e non di più. […]

Gli scudieri dell’ufficio prendano da ogni citazione che fanno, 6 denari, e di mandato che faranno per qualsiasi causa comandata di fare, solamente 8 denari, ricevendo comando dai nostri ufficiali giudiziari o dal giudice da noi in qualsiasi causa assegnata.

Pp. 259-260: Dels qui tallen davant lo senyor rey

Sia dato onorario a 2 scudieri tagliatori del re, a ognuno, per 2 bestie, di 2 soldi per ciascuna; la rata, con i 12 denari dati a ciascuno di quelli al giorno e con i diritti del loro ufficio, ammonterà a 900 soldi. All’anno 3.600 soldi.

Per il loro vestiario 360 soldi. Per entrambi 720 soldi.

P. 263: Falconer maior [13]

Sia dato onorario a 1 falconiere maggiore, per 4 bestie, di 2 soldi per ciascuna bestia; una rata ammonterà a 720 soldi. All’anno 2.880 soldi.

Per il vestiario 450 soldi.

Pp. 264-65: Dels fills de cavallers

A 20 scudieri figli di cavalieri, che sono chiamati a servire nel palazzo per tagliare le vivande e dar vino e portare recipienti e altro, ai quali deve essere dato onorario per un roçin a ciascuno, sia dato salario di 3 soldi; la rata ammonterà a 5.400 soldi. All’anno 21.600 soldi.

Per il vestiario, sarà per ciascuno 150 soldi, che saranno in tutto 3.000 soldi.

NOTE

[1] [Questa nota, come tutte le altre, è all’originale] Dovevano essere nobili scudieri, che non fossero cavalieri e prestavano giuramento direttamente al re; cfr. SCHENA O., Le leggi palatine cit., cap. 2, parte I.

[2]  SCHENA O., Le leggi palatine cit., cap. 9, parte I.

[3] Erano nominati tra gli scudieri insigniti del titolo di cavalieri; SCHENA O., Le leggi palatine cit., cap. 10, parte I.

[4] Erano tenuti a prestare giuramento direttamente al re; SCHENA O., Le leggi palatine cit., cap. 18, parte I.

[5] Il falconiere maggiore prestava giuramento e omaggio direttamente al re; SCHENA O., Le leggi palatine cit., cap. 23, parte I. Sull’importanza della caccia nel Medioevo cfr. PELAEZ ALBENDEA M.J., Algunos manifestaciones del derecho de caza en Cataluña (siglos X-XI), in La chasse au Moyen Age, Actes du Colloque de Nice (22-24 giugno 1979), Nice 1980, pp. 69-82. VINCKE J., Sobre la caça amb falcons pels reis de Catalunya-Aragó els segles XIII-XIV, in «Estudios de Història Medioevales», V, 1972, pp. 55-70.

[6] Tra i tanti incarichi dovevano rifare il letto, adornare la camera e preparare l’acqua benedetta per la notte; SCHENA O., Le leggi palatine cit., cap. 2, parte II.

[7] SCHENA O., Le leggi palatine cit., cap. 3, parte II.

[8] Il testo parla di cavalls armats e rocins genets: il cavall armat era il cavallo equipaggiato e cavalcato da un uomo d’armi provvisto dell’armamento completo del cavaliere medioevale; il rocí genet era un cavallo di media qualità, più leggero di quelli da tiro e più vigoroso di quelli da strada; serviva per la caccia e per la guerra e soleva essere cavalcato dagli scudieri; Cfr. Diccionari cit.

[9] [N.d.R.] Tanto onore a chi tagliava carne alla presenza del sovrano, è certamente dovuta al fatto che poteva trattarsi solo d’una persona nobile, ovvero fidata: alla fin fine si trattava pur sempre di maneggiare degli strumenti da taglio che, se fossero stati in mano di persona meno che fidata, potevano essere assai pericolosi.

[10] Nelle Ordenacions de la Cort ai talladorers è dedicato un capitolo; cfr. SCHENA O., Le leggi palatine cit., cap. 9, parte I, pp. 100-101. Le leggi palatine di Giacomo II, prevedevano l’assunzione di tre o quattro scudieri addetti a tagliare le pietanze, mentre le Ordenacions solo due.

[11] Il rocí genet era un cavallo di media qualità, più leggero di quelli da tiro e più vigoroso di quelli da strada; serviva per la caccia e per la guerra e soleva essere cavalcato dagli scudieri; Cfr. Diccionari cit.

[12] Il rocí genet era un cavallo di media qualità, più leggero di quelli da tiro e più vigoroso di quelli da strada; serviva per la caccia e per la guerra e soleva essere cavalcato dagli scudieri; Cfr. Diccionari cit.

[13] Se è cavaliere prenda 350 soldi, se è scudiere 360 soldi. Se è cavaliere avrà salario di 4 bestie, se è scudiere salario di 3 bestie.

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